Misure fiscali e non a sostegno della ripartenza economica
Imposta Irap (articolo 24) Beneficio Non è dovuto il versamento del saldo 2019 e della I° rata di acconto 2020 Destinatari -imprenditori e lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a Euro 250.000 nel periodo d’imposta precedente Esclusioni - imprese di assicurazione - amministrazioni pubbliche - intermediari finanziari e società di partecipazione
L’emergenza Covid 19 ha costretto numerose coppie a rimandare il tanto sognato giorno delle nozze.
Senza considerare il carico emotivo e lo stress da “riorganizzazione”, quali sono le conseguenze derivanti dal differimento del matrimonio imposto dall’attuale pandemia nei rapporti tra i futuri sposi ed i professionisti del settore coinvolti nell’organizzazione del matrimonio stesso (wedding planner, fotografo, designer floreale, videomaker, location etc.)?
Proviamo a inquadrarle in ambito giuridico e a illustrare gli strumenti di tutela che la legge riconosce ai soggetti coinvolti.
La Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con sentenza n.3512/19 del 06.02.2019, nel dirimere una annosa controversia successoria tra fratelli, ha riaffermato il cd. principio di autonomia delle masse plurime in forza del quale quando i beni in comune provengono da titoli diversi non si realizza un'unica comunione, ma tante comunioni quante sono i titoli di provenienza dei beni. A una pluralità di titoli corrisponde infatti una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un'entità patrimoniale a sè stante, talché, in caso di divisione del complesso, si hanno tante divisioni quante sono le masse.
La Corte di Cassazione, prima sezione civile, con ordinanza n.17607/19 del 28.06.2019, è tornata sull’argomento in oggetto e, uniformandosi alla precedente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.05.01.2018 n.167, Cass.21.10.2015 n.21418, Cass.08.06.2012 n.9353), ha ribadito che il teste è incapace a deporre solo se titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolge nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. così da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione.
La c.d. finalità turistica come causa concreta del contratto e l’impossibilità sopravvenuta – almeno parziale – della prestazione.
Il Giudice di Pace di Monza, con sentenza n.706/2019 del 04.05.2019, ha stabilito che il verificarsi di un evento imprevedibile e non imputabile alle parti, in una località turistica scelta per lo svolgimento delle vacanze, configura una situazione di impossibilità – almeno parziale – della prestazione, che legittima il cliente a recedere dal contratto ex art.1464 c.c., quale rimedio all’alterazione definitiva del c.d. sinallagma funzionale, che renda irrealizzabile la causa concreta del contratto medesimo.