Principio di autonomia delle masse plurime
La Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con sentenza n.3512/19 del 06.02.2019, nel dirimere una annosa controversia successoria tra fratelli, ha riaffermato il cd. principio di autonomia delle masse plurime in forza del quale quando i beni in comune provengono da titoli diversi non si realizza un'unica comunione, ma tante comunioni quante sono i titoli di provenienza dei beni.
A una pluralità di titoli corrisponde infatti una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un'entità patrimoniale a sè stante, talché, in caso di divisione del complesso, si hanno tante divisioni quante sono le masse.
Il che significa che in ciascuna divisione ogni condividente fa valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre masse e che solo nell'ambito di ciascuna massa possono trovare essere affrontate e risolte le questioni relativi alla formazione dei lotti ed alla comoda divisione dei beni immobili che vi sono inclusi, anche qualora ragioni di opportunità e di economia processuale abbiamo portato al cumulo in un unico processo di più domande di divisione relative a masse distinte.
Ad un’unica divisione è possibile procedere, secondo la Suprema Corte, solo previo specifico ed espresso accordo di tutte le parti che non può risultare da una manifestazione tacita di volontà o da un mero comportamento negativo di chi non si oppone alla domanda giudiziale di divisione unica di tutti i beni delle diverse masse, ma deve materializzarsi in un negozio specifico che, se ha per oggetto beni immobili, deve addirittura rivestire la forma scritta "ad substantiam” poiché rientrante tra quelli previsti dall'art. 1350 c.c..