"Questo matrimonio non s'ha da fare!": il Covid19 blocca anche i matrimoni
L’emergenza Covid 19 ha costretto numerose coppie a rimandare il tanto sognato giorno delle nozze.
Senza considerare il carico emotivo e lo stress da “riorganizzazione”, quali sono le conseguenze derivanti dal differimento del matrimonio imposto dall’attuale pandemia nei rapporti tra i futuri sposi ed i professionisti del settore coinvolti nell’organizzazione del matrimonio stesso (wedding planner, fotografo, designer floreale, videomaker, location etc.)?
Proviamo a inquadrarle in ambito giuridico e a illustrare gli strumenti di tutela che la legge riconosce ai soggetti coinvolti.
Nozze fissate nel periodo del c.d. lockdown
Premesso che le restrizioni sinora imposte da Governo e Regioni per l’emergenza da Covid 19 non contemplano misure ad hoc per il settore dei matrimoni (da considerarsi quali eventi in generale), le prescrizioni di distanziamento sociale e il c.d. divieto di assembramento, in uno con il veto imposto sulle funzioni religiose, devono essere interpretate nel senso di una impossibilità di fatto, quanto meno sino a tutto il 18 maggio 2020, di celebrare il matrimonio e comunque di proseguire con il ricevimento.
Da un punto di vista giuridico la fattispecie rientra, a pieno titolo, nello schema dell’impossibilità sopravvenuta, assoluta e oggettiva, della prestazione conseguente a un provvedimento dell’autorità amministrativa (cd. factum principis)., che non poteva essere previsto allorquando i futuri sposi hanno scelto la data delle nozze e concluso, in funzione del matrimonio, i vari contratti, anche se solo in forma orale.
Chi sarebbe dovuto convolare a nozze nel periodo di lockdown iniziato il 9 marzo 2020 e (ad oggi) prolungato sino al 18 maggio 2020, ha diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1463 c.c.[1], e in assenza di diverse specifiche pattuizioni in materia di “forza maggiore”, di invocare la risoluzione dei vari accordi/contratti conclusi in funzione del matrimonio e di pretendere la restituzione di quanto corrisposto a titolo di caparra per la prestazione divenuta impossibile.
Nozze fissate dopo il periodo di c.d. lockdown
Altra e diversa ipotesi è quella degli sposi che avevano programmato il proprio matrimonio nei mesi immediatamente successivi, e dunque in un periodo che (ad oggi) non risulterebbe ancora coperto da provvedimenti governativi, ma che con ragionevole probabilità sarà comunque impattato dalle misure restrittive sino ad ora “sine die” messe in campo da Governo e Regioni per far fronte all’emergenza e contenere il contagio (obbligo di distanza di 1 mt, divieto di assembramenti, presidi di protezione quali mascherine, guanti monouso etc.).
Orbene, è evidente che in tal caso, pur non essendo “in assoluto” impedito, il matrimonio potrebbe svolgersi, sia per quanto riguarda la cerimonia che il successivo ricevimento, con modalità differenti ed a condizioni radicalmente diverse rispetto a quelle pattuite, ad esempio con un numero di invitati ridotto, in un giorno infrasettimanale anziché nel weekend etc.
In altre parole, i matrimoni previsti (ad oggi) dopo il 18.05.2020 potrebbero infatti, in linea teorica, essere celebrati poiché, allo stato, non vi sarebbe alcuna norma ostativa a riguardo, ma la celebrazione della funzione religiosa e soprattutto il successivo ricevimento dovrebbero avvenire nel rispetto delle citate misure preventive di contenimento del contagio per non incorrere nella violazione del divieto di assembramento.
Insomma, non esattamente il giorno tanto sognato.
Che fare dunque?
Questo è il caso di una prestazione divenuta impossibile solo “parzialmente”, o meglio possibile ma a condizioni diverse da quelle originariamente previste, e la fattispecie è regolata dall’art.1464 c.c. che prevede che “quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione ad essa dovuta e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un apprezzabile interesse all’adempimento parziale”.
Si profilano pertanto due diverse scenari:
- Qualora i futuri sposi, desiderosi di unirsi nel vincolo del matrimonio, decidano di confermare la data originariamente fissata e di convolare a nozze in tempi di Covid19, le differenti condizioni e modalità di esecuzione della maggior parte delle prestazioni oggetto dei contratti conclusi in funzione del matrimonio daranno diritto ai predetti ad una rinegoziazione al ribasso dei corrispettivi iniziali, così da ribilanciare le reciproche prestazioni. Vale la pena, specie a fini probatori, che a tale rinegoziazione venga data forma scritta.
- Qualora invece i futuri sposi non intendano “adattarsi” alle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria e preferiscano rinviare a tempi migliori il matrimonio, avranno la facoltà di recedere dagli accordi/contratti conclusi in funzione del matrimonio e di ottenere in restituzione quanto versato a titolo di acconto/caparra, essendo venuto meno il loro interesse a ricevere le relative prestazioni, così come ridotte dall’emergenza Covid19.
Ciò che rileva è infatti l’interesse del creditore al conseguimento della prestazione che, se viene meno, determina l’irrealizzabilità della finalità essenziale, ovvero della causa concreta dei contratti conclusi in funzione del matrimonio, e la conseguente estinzione delle relative obbligazioni (cfr. su tutte Cass. 20.12.2007 n.12698).
In verità non sempre sarà possibile ottenere una restituzione (integrale) degli acconti versati.
L’atelier e/o la sartoria, che confezionano su misura gli abiti degli sposi, l’artigiano che realizza le bomboniere, la wedding planner, ad esempio, avendo già svolto parte delle prestazioni commissionate in vista del matrimonio, avranno diritto, in caso di recesso, ad essere tenuti indenni dai futuri sposi delle spese sostenute (ad esempio, per acquisto materiali, per trasferte etc.) e del lavoro sino a quel momento eseguito, oltre che del mancato guadagno, se provato.
I relativi contratti si inquadrano infatti nell’ambito del contratto d’opera regolato dagli arttt.2222 e segg.ti c.c. e occorrerà pertanto concordare con tali fornitori il “quantum” compensativo della prestazione eseguita (art.2228 c.c.[2])
Il rapporto con il proprietario/gestore della location e con quello del catering è invece regolato dalle norme in materia di locazione (artt.1571 e segg.ti c.c.) ovvero, alla luce dei molteplici servizi offerti, dal cd. contratto di service, che, pur non essendo regolamentato dal legislatore, in quanto atipico (art.1322 c.c.), è in ogni caso assimilabile ad un contratto di appalto di servizi e come tale soggetto alla relativa disciplina (artt.1655 e segg.ti c.c.)
In tal caso, all’impossibilità sopravvenuta e non imputabile di esecuzione del servizio commissionato consegue lo scioglimento del relativo contratto e l’obbligo per i futuri sposi di riconoscere all’appaltatore un corrispettivo commisurato ai servizi già resi, da proporzionare in base al prezzo pattuito per l’intero servizio e dunque non necessariamente coincidente con quanto già versato a titolo di caparra (art.1672 c.c.[3]).
La rinegoziazione
Resta inteso che i rimedi sopra descritti sono esperibili dai futuri sposi qualora questi ultimi decidano di annullare definitivamente il matrimonio a causa dell’emergenza Covid19, così risolvendo i contratti stipulati in funzione delle nozze per impossibilità sopravvenuta e non imputabile.
Nel caso in cui i futuri sposi intendano invece posticipare le nozze confermando la fiducia accordata ai fornitori e/o professionisti incaricati, le parti potranno procedere alla rinegoziazione per iscritto delle condizioni contrattuali, rectius alla modifica consensuale del contratto a suo tempo stipulato.
In tale ipotesi, i fornitori e/o professionisti potranno trattenere la caparra e/o gli acconti versati in forza del contratto originario, imputandoli in ogni caso alla prestazione (ri)concordata con i futuri sposi.
Conclusioni
Quanto sopra in linea generale e ferma restando la necessità di una valutazione caso per caso delle singole vicende nonché di una attenta disamina delle clausole inserite nei contratti conclusi in funzione del matrimonio, che è sempre bene redigere per iscritto nell’interesse di entrambe le parti.
Se è infatti vero che la legge fornisce un quadro giuridico di riferimento per regolamentare “ex post” le conseguenze di un evento così straordinario, imprevedibile e non imputabile ad una delle parti, come la pandemia in corso, è altrettanto vero che ciascuna parte può anticipare la propria tutela con clausole contrattuali ad hoc che prevedano “ex ante” le modalità di regolamentazione del rapporto qualora si verifichino circostanze estranee alla sfera di controllo delle parti, che determino l’impossibilità totale o parziale della prestazione convenuta.
[1] L’art.1463 c.c. prevede che “Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito”.
[2] Ai sensi dell’art.2228 c.c. “Se l’esecuzione dell’opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d’opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all’utilità della parte dell’opera compiuta”.
[3] L’art.1672 c.c. stabilisce espressamente che “Se il contratto si scioglie perché l’esecuzione dell’opera è divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell’opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l’opera intera”.