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Annullamento della vacanza per causa forza maggiore

La c.d. finalità turistica come causa concreta del contratto e l’impossibilità sopravvenuta – almeno parziale – della prestazione.

Il Giudice di Pace di Monza, con sentenza n.706/2019 del 04.05.2019, ha stabilito che il verificarsi di un evento imprevedibile e non imputabile alle parti, in una località turistica scelta per lo svolgimento delle vacanze, configura una situazione di impossibilità – almeno parziale – della prestazione, che legittima il cliente a recedere dal contratto ex art.1464 c.c., quale rimedio all’alterazione definitiva del c.d. sinallagma funzionale, che renda irrealizzabile la causa concreta del contratto medesimo.

Nel caso in esame gli attori chiedevano il rimborso dell’importo corrisposto all’atto di prenotazione della vacanza presso una struttura alberghiera situata in una zona che, nei giorni immediatamente precedenti all’inizio del periodo di villeggiatura, era stata colpita da un terremoto di magnitudo 4.0 della scala Richter; adducevano che l’eccezionalità dell’evento aveva rappresentato una causa di forza maggiore tale da legittimare l’annullamento della prenotazione del soggiorno e, a sostegno della domanda, allegavano decreti, delibere e ordinanze del Consiglio dei Ministri che attestavano una situazione grave e pericolosa nelle aree interessate dal terremoto, anche per il rischio di ulteriori scosse di assestamento (c.d. sciame sismico).

Il Giudice di Pace, nell’iter logico-giuridico che ha condotto all’accoglimento della domanda attorea, ha chiarito che la “finalità turistica” non si sostanzia negli interessi che rimangono nella sfera volitiva interna dell’acquirente, ma rappresenta la causa concreta del contratto, che determina l’essenzialità di tutte le attività ed i servizi strumentali alla realizzazione del preminente scopo vacanziero, e cioè il benessere psico-fisico che il pieno godimento della vacanza come occasione di svago e riposo è volto a realizzare.

La causa concreta del contratto (rectius, la finalità turistica) assume rilevanza anche in ordine alla sorte della vicenda contrattuale, nell’ipotesi di eventi sopravvenuti (nella fattispecie, il terremoto), che si ripercuotono sullo svolgimento del rapporto e incidono in modo negativo sull’interesse creditorio (nel caso in esame, turistico) sino a farlo venir meno, con conseguente estinzione del rapporto obbligatorio, a causa del sopravvenuto difetto dell’elemento funzionale della prestazione ex art.1174 c.c.

In altre parole, se il rapporto obbligatorio trova fonte in un contratto, il venir meno dell’interesse del creditore determina l’irrealizzabilità della causa concreta del contratto medesimo, che può essere determinata anche dalla sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, purché non imputabile al creditore, che si verifica allorquando lo scopo perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto sia di fatto inattuabile.

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